La materia delle armi nel nostro Ordinamento è disciplinata da TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) .
Agli effetti della legge penale, sono Armi quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, nonché le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti (Armi PROPRIE).
Sono considerate Armi IMPROPRIE tutti gli strumenti la cui destinazione naturale non è l’offesa alla persona ma che possono comunque essere utilizzate (in modo improprio) per arrecare danno alla persona (quali coltelli, mazze, bastoni o cacciaviti).
In Italia non è consentita la libera vendita né il trasporto, il possesso o la detenzione di armi.
Solo i titolari di Licenza di Porto d’Armi sono autorizzati all’acquisto al trasporto ed alla detenzione di armi.
Il Porto d’Armi può essere concesso per difesa personale, per uso venatorio o sportivo.
Per il rilascio della licenza è necessario essere maggiorenni ed essere in possesso di specifici requisiti psico fisici (visivi, uditivi, adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, assenza di alterazioni neurologiche tali da interferire con lo stato di vigilanza ed attenzione, assenza di disturbi mentali o di personalità) certificati da medico legale.
Non possono richiedere il porto d’armi gli obiettori di coscienza al servizio militare, salvo che non abbiano chiesto la revoca del relativo status al Servizio Civile Nazionale.